Circolare di studio
A TUTTI I CLIENTI LORO INDIRIZZI MAIL
Gennaio 2025
La legge di Bilancio 2025, come da tradizione, contiene alcune importanti novità in materia fiscale. Si va dalla conferma della riduzione dell’IRPEF con le tre aliquote e scaglioni alla riduzione dell’IRES per le società che destinano a riserva almeno l’80% degli utili, dalla rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni alla nuova aliquota del 33% per l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti da operazioni in cripto attività. Non mancano poi modifiche alla disciplina IVA, tra cui l’estensione del meccanismo dell’inversione contabile.
Segnaliamo, di seguito, una sintesi di tutte le più importanti misure fiscali.
Riduzione IRPEF
Dal periodo d’imposta 2025, sul reddito imponibile si applicano le seguenti aliquote IRPEF, progressive per scaglioni di reddito:
a) fino a 28.000 euro: 23%;
b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro: 35%;
c) oltre 50.000 euro: 43%.
Inoltre, la detrazione base prevista per i redditi di lavoro dipendente non superiori a 15.000 euro, passa da 1.880 euro a 1.995 euro.
Trattamento integrativo
Si confermano le regole 2024.
Pertanto, è prevista una somma a titolo di trattamento integrativo, pari a 1.200 euro, a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, Inoltre, ai titolari di reddito di lavoro dipendente, esclusi i pensionati, che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro è riconosciuta una somma, che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale corrispondente di seguito indicata:
a) 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
b) 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;
c) 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.
Per individuare la percentuale applicabile il reddito di lavoro dipendente va rapportato all’intero anno.
Le somme e la detrazione sono riconosciute in via automatica dai sostituti all’atto dell’erogazione delle retribuzioni verificando, in sede di conguaglio, la spettanza delle stesse.
Detrazioni IRPEF
Si introducono, con riferimento ai percettori di redditi medio-alti, alcuni limiti per la fruizione delle detrazioni dall’imposta sul reddito, parametrati in relazione al reddito percepito nonché al numero di figli presenti nel nucleo familiare.
In particolare, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro gli oneri e le spese per i quali è prevista una detrazione dall’imposta lorda, sono ammessi non più in misura completa ma fino a un ammontare calcolato moltiplicando un importo base determinato in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per appositi coefficienti in corrispondenza del numero di figli fiscalmente a carico.
Sono escluse da tale meccanismo:
a) le spese sanitarie;
b) le somme detraibili investite nelle start-up innovative;
c) le somme detraibili investite nelle PMI innovative.
Ai fini del computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese detraibili, per le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, ovvero di altre disposizioni normative, la cui detrazione è ripartita in più annualità, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno.
Sono ulteriormente esclusi da tale computo gli oneri detraibili sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024, le rate delle spese edilizie detraibili sostenute fino al 31 dicembre 2024, nonché i premi di assicurazione sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024.
Detrazioni per familiari a carico
Si prevede che la detrazione per figli a carico di 950 euro si applichi esclusivamente con riferimento ai figli di età inferiore a 30 anni, salvo che nel caso di disabilità accertata.
Viene limitata ai soli ascendenti la detrazione riconosciuta per i familiari conviventi diversi dai figli.
Regime forfetario
Si eleva da 30.000 euro a 35.000 euro la soglia di reddito da lavoro dipendente, superata la quale è precluso l’accesso al regime forfetario.
Detrazione per spese di istruzione
Passa da 800 a 1.000 euro il limite massimo di spesa detraibile per alunno o studente ai fini dell’imposta sui redditi per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo d’istruzione e della scuola secondaria di secondo grado.
Rivalutazione terreni e partecipazioni
Va a regime la possibilità di avvalersi della rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni e dei terreni edificabili e con destinazione agricola.
In particolare, possono formare oggetto di rivalutazione le partecipazioni (negoziate e non) possedute dal 1° gennaio di ciascun anno, a condizione che, entro il termine del 30 novembre del medesimo anno, si proceda al versamento di apposita imposta sostitutiva che passa dal 16% al 18%.
Analogamente, entro il 30 novembre di ciascun anno, i contribuenti possano optare, mediante pagamento di un’imposta sostitutiva per la rivalutazione dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio dello stesso anno.
Assegnazione agevolata beni ai soci
Si ripropone il regime fiscale temporaneo di “assegnazione agevolata” di beni ai soci.
Più precisamente, le società commerciali che assegnano o cedono beni (immobili o mobili registrati) non strumentali ai soci entro il 30 settembre 2025 versano in due rate un’imposta sostitutiva pari all’8% sulla differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto dei medesimi beni.
Estromissione beni
Si ripropone, per le imprese individuali, la facoltà di estromissione dal proprio patrimonio dei beni immobili strumentali non produttivi di reddito fondiario, includendovi anche i beni posseduti al 31 ottobre 2024, a condizione che l’esclusione sia posta in essere tra il 1° gennaio 2025 e il 31 maggio 2025.
Tassazione finge benefit per auto concesse in uso ai dipendenti
Si modifica la disciplina della tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motocicli e ciclomotori.
In particolare, si prevede che partecipa alla formazione del reddito un ammontare pari al 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri.
Tale percentuale è ridotta al 10% nei casi in cui i veicoli concessi ai dipendenti siano a trazione esclusivamente elettrica a batteria ovvero al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug in.
Le nuove disposizioni si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Detrazioni per spese edilizie e superbonus
Per le spese sostenute dal 2025, cambiano le percentuali di detrazione relative al bonus ristrutturazione, all’ecobonus e al sismabonus, con aliquote e tetto di spesa più favorevole per la prima casa.
Novità anche per il superbonus, che può essere fruito solo da condomini, persone fisiche che realizzano interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari, anche se posseduti da un unico proprietario, ed Enti del terzo settore che abbiano già avviato gli interventi entro il 15 ottobre 2024. Per le spese sostenute nel 2025, l’aliquota di detrazione scende al 65%.
La percentuale di detrazione prevista per le spese documentate in materia di ecobonus, riqualificazione edilizia e sismabonus è stabilita nella misura fissa per tutte le tipologie di interventi agevolati del:
– 36% delle spese sostenute nell’anno 2025;
– 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027.
Vengono esclusi dalla suddetta detrazione, gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.
La detrazione spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è innalzata al 50% delle spese per l’anno 2025 (rispetto al 36%) e al 36% delle spese per gli anni 2026 e 2027 (rispetto al 30%), nel caso in cui le medesime spese siano sostenute sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Inoltre, si proroga anche al 2025 la norma che riconosce ai contribuenti che già fruiscono della detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Reverse charge
Si estende, il meccanismo di inversione contabile (o reverse charge) alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali caratterizzati da un prevalente utilizzo di manodopera e beni strumentali di proprietà del committente, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione merci e servizi di logistica.
L’efficacia della disposizione è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell’Unione europea, di una autorizzazione.
In attesa della sua piena operatività, il prestatore e il committente possono optare, per un periodo di tre anni, affinché il pagamento dell’IVA sulle prestazioni rese venga effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell’imposta dovuta.
Controlli su pagamenti elettronici, locazioni brevi e fatturazione elettronica
Si introducono norme volte a favorire una totale interazione tra il processo di certificazione fiscale e quello di pagamento elettronico (anche attraverso l’applicazione di una conseguente disciplina sanzionatoria in caso di non corretto adempimento delle nuove disposizioni).
Inoltre, in materia di locazioni per finalità turistiche, di locazioni brevi, di attività turistico-ricettive, si interviene sulla disciplina del codice identificativo nazionale (CIN) stabilendo la condivisione dei risultati emersi dai controlli svolti degli organi di polizia locale sulle strutture turistico-ricettive alberghiere o extralberghiere o unità immobiliari concesse in locazione con l’Agenzia delle Entrate.
Infine, viene riconosciuta la facoltà di accesso ai dati della fatturazione elettronica anche all’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Pagamenti tracciati di alcune spese ai fini delle imposte sui redditi
Se effettuate con metodi tracciabili, cioè con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari):
– non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente) (art. 51, comma 5, TUIR);
– sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande e le spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi (art. 54, comma 6-ter, TUIR);
– sono deducibili dal reddito d’impresa, nei limiti previsti, le spese di vitto e alloggio, nonché i rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi (art. 95, comma 3-bis, TUIR);
– sono deducibili dal reddito d’impresa le spese di rappresentanza (art. 108, comma 2, TUIR).
Le suddette regole, valevoli anche ai fini IRAP, si applicano a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.
Divieto di pagamenti da parte delle PA
La norma che prevede, da parte delle PA, il divieto di procedere al pagamento e di segnalazione al competente ufficio di riscossione, si applica limitatamente alle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, per il pagamento di importi superiori a 2.500 euro.
Resta inalterata invece la necessità di verifica, da parte delle amministrazioni pubbliche e degli altri soggetti, della sussistenza di un inadempimento del beneficiario all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a 5.000 euro.
Le nuove disposizioni si applicano ai pagamenti da effettuarsi a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, a partire dal 1° gennaio 2026.
Detrazione spese per cani guida
Passa da 1.000 a 1.100 euro la misura forfetaria di detrazione IRPEF della spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.
Esenzione fiscale per i canoni di locazione sostenuti da neo assunti
Introdotto un regime transitorio di esenzione dalle imposte sui redditi in favore dei lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato nel corso dell’anno 2025.
L’esenzione riguarda, per i primi due anni a decorrere dalla data di assunzione, nel limite di 5.000 euro annui, le somme erogate direttamente dai datori di lavoro, o rimborsate da essi ai summenzionati lavoratori, per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati presi in locazione dai medesimi lavoratori, a condizione che questi ultimi non superino il limite di reddito da lavoro dipendente pari a 35.000 euro nel 2024 e abbiano trasferito la residenza nel comune della sede di lavoro e che tale comune sia distante più di 100 chilometri dal comune di precedente residenza.
Innalzamento del limite di esenzione per i fringe benefits
Anche per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, si applica la disciplina, già prevista con la legge di bilancio dello scorso anno limitatamente al periodo d’imposta 2024, più favorevole – rispetto a quella stabilita a regime – in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo (fringe benefits).
Il regime più favorevole consiste:
– nell’elevamento del limite di esenzione suddetta da 258,23 euro (per ciascun periodo d’imposta) a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico e a 1.000 euro per gli altri lavoratori dipendenti;
– nell’inclusione nel regime di esenzione (nell’ambito del medesimo unico limite) delle somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale e delle spese per il contratto di locazione della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
Le esenzioni riconosciute ai sensi del regime transitorio in esame concernono anche la base imponibile della contribuzione previdenziale.
Inoltre, la disposizione si applica nella misura più favorevole se il lavoratore dichiara al datore di lavoro di avere diritto a quest’ultima, indicando il codice fiscale del figlio (o dei figli) a carico.
Proroga maggiorazione del costo del personale
Viene prorogata per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, la misura che consiste in un incentivo fiscale alle nuove assunzioni di personale dipendente.
La misura prevede, per imprese e professionisti, una maggiorazione del 20% della deduzione relativa all’incremento di costo del lavoro sostenuto per le assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato, per cui si registri un incremento occupazionale medio; tale maggiorazione sale al 30% nel caso di assunzioni stabili di lavoratori considerati svantaggiati, quali i soggetti disabili, i giovani under 30 ammessi agli incentivi occupazione, le mamme con almeno due figli, le donne vittime di violenza, gli ex percettori del reddito di cittadinanza che non integrano i requisiti per l’assegno di inclusione.
Riduzione IRES per le imprese che accantonano gli utili e li investono in beni strumentali
Prevista la riduzione dell’aliquota IRES dal 24% al 20%, per il solo periodo d’imposta 2025, per le società e gli enti, qualora ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni:
– accantonamento ad apposita riserva di una quota minima pari all’80% degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024;
– destinazione di una quota pari ad almeno il 30% di tali utili accantonati e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 (di ammontare non inferiore, in ogni caso, a 20.000 euro), a investimenti nell’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, indicati negli allegati A e B alla legge n. 232/2016 (investimenti beni strumentali Transizione 4.0) e nell’art. 38 del D.L. n. 19/2024 (investimenti beni strumentali Transizione 5.0), che siano effettuati tra il 1° gennaio 2025 e la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.
Per beneficiare dell’agevolazione devono ricorrere ulteriori condizioni, tra cui l’incremento occupazionale dell’1% e il non aver fatto ricorso alla CIG.
Sono, altresì, previsti specifici casi di decadenza, nonché di esclusione, dall’agevolazione.